Regolamento per le uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione

Premessa

La scuola riconosce alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa. Devono essere considerati momento metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività “fuori aula” che possono essere parte integrante delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. Tutte le attività sopraindicate prevedono le tre fasi: programmazione, monitoraggio e valutazione che coinvolgono sia l’elemento progettuale didattico ( delibera dei consigli di classe e del collegio docenti), sia quello organizzativo e amministrativo contabile.(delibera del consiglio d’istituto)

Art. 1 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi d’istruzione

Nella definizione di viaggi d’istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

  1. Viaggi di integrazione culturale e/o connessi ad attività sportiva in Italia e all’estero; si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti,naturalistico – ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all’estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese. Tali iniziative possono comportare più pernottamenti fuori sede. La durata dei viaggi di istruzione è fissata per un massimo di 6 giorni (5 notti ) per le classi 3°, 4°, 5°; le classi 1° e 2°potranno effettuare viaggi d’istruzione fino a 2 giorni ( 1 notte). ( delibera n°6 del 04,02, 2016 del Consiglio d’Istituto). È preferibile che l’ultimo giorno del viaggio di istruzione coincida con il sabato o giornata prefestiva.
  1. Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, mostre, musei,gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali.
  2. Uscite didattiche da effettuarsi su richiesta dei singoli docenti, in orario scolastico, nell’ambito del territorio comunale e territori limitrofi e per questo motivo non vengono considerate viaggi d’istruzione. Per le uscite didattiche non è posto alcun limite al loro numero nel corso dell’anno scolastico in quanto assimilabili all’ordinaria attività scolastica.

Art. 2 – Commissione Viaggi e Visite di Istruzione

La Commissione Viaggi di istruzione viene nominata dal Dirigente Scolastico e le sono attribuite le seguenti competenze:

  • individua le mete possibili sentiti, in via preliminare, i docenti nel primo collegio docenti dell’anno scolastico
  • formula al Collegio docenti il relativo piano nell’ambito della programmazione didattica annuale;
  • coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite d’istruzione, con la collaborazione del personale amministrativo per redazione della modulistica e lavori affini;
  • effettua lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio, per la redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente scelta dell’offerta più vantaggiosa.

Il DSGA affianca necessariamente la commissione con compiti di coordinamento e di verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il D.S., responsabile della gestione complessiva dell’Istituzione Scolastica e dell’emissione degli atti relativi.2

Art. 3 – Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

  1. I viaggi di istruzione vanno approvati dal C. di C. su proposta della Commissione;
  2. All’inizio dell’anno scolastico, entro il mese di Ottobre, i Consigli di Classe deliberano , su proposta della commissione il programma viaggi- visita d’istruzione,compilando un modello standard valido per tutto l’istituto (M. 1 A);
  3. I C. di C. che intendono proporre altre visite d’istruzione di un giorno sono invitati a compilare il modello (M. 1 B) e consegnarlo al referente Commissione viaggi-visite d’istruzione entro il termine indicato dalla Commissione;
  4. La commissione non provvederà ad organizzare le uscite didattiche . Ogni C di C. procederà alla stesura della proposta del progetto, con l’individuazione dei docenti accompagnatori, seguendo l’iter procedurale indicato nel regolamento e compilando un modello standard valido per tutto l’istituto ( M. 1 C);
  5. I viaggi d’istruzione, ad esclusione dello stage, potranno effettuarsi solo se vi è l’adesione del 50%  più uno degli studenti della classe o che essi siano in un numero congruo su delibera del Consiglio di classe che ne motiverà la decisione  ( delibera n°6 del 04,02, 2016 del Consiglio d’Istituto).
  6.  Le classi articolate saranno considerate unica classe;
  7. Il D.S. sentito il C. di C. , sulla base di situazioni oggettive precedenti può decidere di non ammettere ai viaggi studenti che per il loro comportamento scorretto possano creare particolari problemi per la vigilanza;
  8. L’Istituto favorisce la partecipazione degli studenti alle visite d’istruzione. Nel caso uno studente non aderisca all’attività proposta il coordinatore di classe o il dirigente scolastico deve accertare le motivazioni e deve attivarsi per facilitare la rimozione delle eventuali cause economiche;
  9. Gli studenti che non partecipano al viaggio d’istruzione o visita guidata sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni;
  10. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere effettuati preferibilmente entro il 30 aprile. Possono essere effettuate anche nel periodo successivo se ciò non pregiudica la possibilità delle valutazioni di fine quadrimestre.
  11. La realizzazione dei viaggi non deve coincidere con particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche);
  12. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato;
  13. Nessun docente deve superare il tetto massimo di otto giorni di turismo scolastico per non penalizzare troppo le attività scolastiche. Sono esclusi da questo vincolo i docenti impegnati in progetti culturali e soggiorni studio all’estero ( stage);
  14. Il viaggio, una volta organizzato, non può subire modifiche né riguardo all’itinerario e al programma né all’abbinamento con la seconda classe nel caso il viaggio avvenga in autobus, salvo casi eccezionali autorizzati dal D.S.
  15. È obbligatoria, secondo le norme vigenti , la copertura assicurativa per i docenti e gli studenti;
  16. Per ogni quindici alunni/diciotto alunni ( il numero massimo è definito dal dirigente scolastico valutata l’età dei partecipanti ) deve esserci un docente accompagnatore.
  17. I docenti o altro personale accompagnatore sono soggetti all’obbligo di vigilanza degli alunni e alla responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art.61 della Legge 312 dell’11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.
  18. Al termine dell’uscita – visita – viaggio, il docente coordinatore e i singoli docenti accompagnatori dovranno redigere per il D.S. una dettagliata relazione sull’andamento disciplinare e culturale del viaggio e sugli obiettivi didattici perseguiti, compilando un modello standard valido per tutto l’istituto (M. 1 D).
  19. In caso di mancanza di docenti accompagnatori il dirigente scolastico potrà nominare come accompagnatore, se disponibile, un docente esterno al C. di C. per permettere almeno la realizzazione di un viaggio d’istruzione nell’arco del triennio;
  20. Nel caso di partecipazione di studenti diversamente abili il dirigente scolastico valuterà la presenza di un docente in aggiunta che può essere quello di sostegno o un altro, un accompagnatore qualificato , o un genitore, o un collaboratore scolastico;
  21. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali dell’uscita – visita – viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione e di riflessione;
  22. La scelta degli accompagnatori spetta al dirigente scolastico , sulla base delle disponibilità emerse nei vari C. di C;
  23. La Commissione viaggi stilerà il programma dettagliato e il modulo di adesione e autorizzazione  (comprensivo del costo del viaggio, dell’acconto iniziale e delle modalità dell’eventuale rimborso) che saranno distribuiti in ogni classe per essere consegnati alle famiglie. Verranno anche specificati i termini per l’applicazione della penale in caso di rinuncia al viaggio- visita con prenotazione già effettuate;
  24. Le ricevute del versamento di tutte le quote sul conto corrente postale o bancario intestato all’Istituto e il consenso per iscritto dei genitori devono essere riconsegnati in segreteria amministrativa tramite gli studenti rappresentanti di classe . Gli alunni maggiorenni, solo in casi particolari di cui si è a conoscenza , devono avere il consenso scritto dei genitori;
  25. Pur essendo le modalità organizzative dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate rimesse, sulla base dell’autonomia scolastica , ad ogni istituzione scolastica, l’ Istituto , quando possibile , farà proprie tutte le indicazioni provenienti dal Ministero , in particolare si impegna a privilegiare quelle relative ai mezzi di trasporto e ai tempi da preferire per i viaggi; questa istituzione scolastica, nel programmare gli spostamenti prenderà in considerazione tutti i mezzi di trasporto più idonei compresi aerei e treni.

   

IL PRESENTE REGOLAMENTO CON I RELATIVI ALLEGATI È APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA RIUNIONE DEL 21, OTTOBRE 2013 COME DA DELIBERA N. 1

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO Art 1 p. 1 ( delibera n°6 del 04,02, 2016 del Consiglio d’Istituto)  Art. 3 p. 5 ( delibera n°6 del 04,02, 2016 del Consiglio d’Istituto).


Struttura organizzativa

Istituto Scolastico